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Normativa Fiscale e Regolamentazione per il Taping
27 Ott

Normativa Fiscale e Regolamentazione per la Professione di Bendatore

Il primo concetto che desideriamo chiarire è quello relativo alla possibilità di svolgere il lavoro di Bendatore professionale.

Il motivo per cui si rende necessario chiarire tale materia, sta nel fatto che, in Italia, non è presente una legge specifica di riferimento per l’applicazione del bendaggio a scopo di miglioramento della performance e per il benessere. Questo significa che lo Stato non ha inquadrato una figura che corrisponda al Bendatore, di conseguenza non esiste un percorso didattico ufficiale per formare e abilitare tale “professione”.

Diploma CertificatoNessuno in Italia può vantarsi di poter rilasciare un “Diploma” o “Attestato riconosciuto” e che abiliti alla pratica di Bendatore riferito al campo della performance o del benessere, poiché non vi è alcun riferimento di legge in materia. Questo vale anche per gran parte delle regioni e per comuni. 
In merito alle numerose realtà private, associative e/o sportive che citano “attestati riconosciuti”, occorre fare ulteriore chiarezza. La voce “riconosciuti” è riferita e valida solo all’interno del loro stesso circuito associativo e di adesione, non può in alcun modo riferirsi ad altro, se così fosse sarebbe cosa ingannevole, quindi perseguibile.

Il ragionamento vale per qualsiasi altro ente o associazione che operi nel campo della formazione. Inoltre, sempre parlando in termini di legge, deve essere chiaro che il CONI, Federazione delle Federazioni Sportive, nulla ha a che fare con la formazione nel campo del Bendaggio. Il suo nome compare accanto alla sigla di alcune realtà di promozione sportiva, semplicemente perché queste
realtà, per esistere, devono essere riconosciute e affiliate CONI.

La legge è l’unico riferimento cui rivolgersi, cosi come ben si evince dal testo di un rapporto del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
E’ assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purché non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche, e non è necessario un riconoscimento ufficiale perché un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative. Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche e funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguardano sia il professionista sia i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente.” (…)

Legge tapingE’ solo quando l’Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all’articolo 348 cod. penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass. Pen., sez.II , 5385/95 “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d’esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato”.

Attualmente, in Italia non esiste una legislazione in merito all’attività di bendatore, olistico e bioenergetico, ma pur mancandone la regolamentazione, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).

Quindi, è importante lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l’I.N.P.S. e sottoscrivere un’assicurazione a tutela della professione.

Ciò significa che la scelta della propria formazione non deve fondarsi sul rilascio di un “titolo abilitante”, che non esiste, ma sull’offerta didattica, sulle qualità dell’insegnamento e
delle competenze dei Trainer e sulle prospettive professionali che vengono offerte.